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Termini e Condizioni

Condizioni Generali di Fornitura

 

1  Informazioni generali; offerta e conclusione del contratto; diritto d’autore; valore minimo d’ordine; protezione dei dati
 

1.1 Le presenti Condizioni di Fornitura (“Condizioni Generali di Contratto”) regolano tutte le consegne e i servizi di ANFIM s.r.l. (di seguito denominata “ANFIM” o il “Fornitore”). Eventuali condizioni generali di acquisto in deroga alle presenti Condizioni Generali di Contratto non avranno efficacia - anche se l’ordine è stato accettato da ANFIM - a meno che non siano state espressamente accettate per iscritto da ANFIM. Per “Clienti”, ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Contratto, devono intendersi esclusivamente imprenditori, società, enti e professionisti. In particolare, i Clienti sono persone fisiche e giuridiche che, al momento della conclusione del contratto, agiscono in esecuzione della propria attività commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
 

1.2 Se non diversamente previsto, le offerte commerciali di ANFIM non sono mai vincolanti per la medesima. In assenza di espresso accordo, un contratto di fornitura non potrà intendersi concluso se non è stata inviata una Conferma d’Ordine scritta da parte di ANFIM. Pertanto, il contratto di fornitura (“di seguito “Contratto”), regolato dalle presente Condizioni Generali di Contratto, si intenderà concluso al momento della ricezione da parte del Cliente dell’accettazione scritta dell’ordine da parte di ANFIM (“Conferma d'Ordine”).
 

1.3 Documenti allegati o connessi ad accordi, offerte commerciali e/o brochure di ANFIM, nonché le immagini, i disegni, le illustrazioni, le descrizioni e le specifiche tecniche riguardanti le misure e il peso dei prodotti indicati all’interno di accordi, offerte commerciali e brochure di ANFIM, saranno vincolanti solo se sono oggetto di uno specifico accordo scritto con il Cliente. ANFIM si riserva il diritto d’autore su tutti i documenti sopracitati. Tali documenti non possono essere copiati o resi accessibili a terzi senza il preventivo consenso scritto da parte di ANFIM, né possono essere utilizzati per riprodurre autonomamente  corrispondenti elementi e sistemi. Inoltre, su richiesta di ANFIM, tali documenti dovranno essere restituiti alla medesima.

 

 

2 Prezzi
 

2.1 I prezzi relativi ai prodotti, per ogni ordine di acquisto, saranno quelli di listino vigenti alla data di invio dell’ordine di acquisto da parte del Cliente ovvero i diversi prezzi proposti al Cliente da ANFIM mediante offerte commerciali, purché confermati nella Conferma d’Ordine. Salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti, i prezzi del Fornitore devono intendersi “Franco Fabbrica” Milano secondo le regole “Incoterms” (ed. 2010), e al netto delle spese per imballaggi, assicurazione, dazi doganali e spese di trasporto. Pertanto, eventuali imposte doganali, spese di bollo, imposte e spese amministrative connesse all’importazione, esportazione e/o al transito dei prodotti, così come tutte le altre imposte e i costi relativi alla importazione ed esportazione della merce, quali - a mero titolo esemplificativo - spese bancarie, premi assicurativi, etc., saranno a carico del Cliente. I prezzi saranno altresì soggetti all’applicazione dell’IVA secondo l’aliquota prevista dalla legge vigente.
 

2.2 Per ordini di valore minimo pari ad Euro 50,00, il prezzo sarà da intendersi quale prezzo netto. Per ordini inferiori a tale soglia ANFIM si riserva il diritto di addebitare un sovrapprezzo per spese amministrative pari ad Euro 10,00.
 

2.3 Per ordini con un valore inferiore ad Euro 1.000,00, i costi di imballaggio di Euro 20,00 verranno addebitati in aggiunta ai costi effettivi di consegna.
 

2.4 Tutti i servizi che non siano inclusi nella Conferma d’Ordine di ANFIM, saranno fatturati separatamente.

 

 

3 Termini di consegna
 

3.1 Il termine di consegna verrà stabilito di comune accordo tra le Parti contraenti; salvo che non sia espressamente concordato per iscritto tra il Fornitore e il Cliente, i termini di consegna devono intendersi come meramente indicativi e calcolati sulla base dei giorni lavorativi. Qualora venisse concordato un pagamento anticipato della merce, il termine di consegna inizierà a decorrere dal ricevimento da parte di ANFIM del pagamento anticipato.
 

3.2 Qualora si verificassero eventi impeditivi imprevisti e inevitabili nella produzione o altri ostacoli, quali, ad esempio, cause di forza maggiore, controversie di lavoro o altre circostanze che causino un’interruzione dell’attività produttiva di ANFIM o dei fornitori di ANFIM, così come in caso di ritardata consegna da parte dei fornitori di ANFIM (di seguito, i predetti eventi, complessivamente o singolarmente intesi, “eventi impeditivi”), quest’ultima non sarà responsabile per eventuali conseguenti ritardi nella consegna e avrà il diritto di estendere il termine di consegna per un periodo di tempo pari alla durata dell’evento impeditivo. Al verificarsi di tali circostanze, ANFIM informerà prontamente il Cliente dell’inizio e della fine dell’evento impeditivo.
 

3.3 Nel caso in cui si verificasse un ritardo nella consegna dovuto ad uno degli eventi impeditivi contemplati al paragrafo 3.2 che precede, il Cliente non avrà diritto di risolvere il Contratto, a meno che il ritardo non ecceda un periodo di tempo pari a 90 giorni da calcolarsi a partire dalla scadenza  del termine di consegna precedentemente concordato. Resta in ogni caso esclusa la responsabilità di ANFIM per le conseguenze pregiudizievoli e i danni che dovessero derivare da eventi impeditivi estranei alla propria sfera di controllo.
 

3.4 Se il ritardo nella consegna è dovuto ad una causa imputabile o riconducibile solo al Cliente, ANFIM avrà diritto di prorogare il termine di consegna per un periodo di tempo pari alla durata della circostanza che ha causato il ritardo, senza subire alcun pregiudizio per eventuali richieste di risarcimento dei danni diretti o indiretti conseguentemente patiti.
 

3.5 Fuori dai casi sopra previsti, allorché ANFIM risultasse in ritardo di oltre 15 giorni rispetto ai termini di consegna, il Cliente avrà diritto al pagamento di una penale pari allo 0,5% del valore totale della merce per ogni intera settimana di ritardo, sino ad un massimo del 5% del valore di quella parte della fornitura consegnata in ritardo, essendo, in ogni caso, esclusa la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell’articolo 1382, primo comma, del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra previsto, il Cliente avrà facoltà di domandare la risoluzione del contratto di fornitura regolato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto solo nel caso in cui il ritardo ecceda i 90 giorni e sia, comunque, integralmente imputabile a dolo o colpa grave di ANFIM.
 

3.6 Ulteriori richieste di risarcimento danni da parte del Cliente verranno considerate e disciplinate esclusivamente in base ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 10.1. delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
 

3.7 Le consegne parziali sono ammesse nella misura in cui tali consegne parziali non risultino irragionevolmente gravose per il Cliente.

 

 

4 Pagamenti
 

4.1 Salvo diverso accordo, i pagamenti dovranno essere effettuati nella valuta indicata in fattura su uno dei conto correnti di ANFIM. I pagamenti in una diversa valuta saranno convertiti al tasso di cambio applicabile al giorno in cui il pagamento ricevuto verrà convertito.
 

4.2 L’adempimento tempestivo dei termini e delle condizioni di pagamento concordate non sarà influenzato da alcuna garanzia. E’ altresì esclusa qualsiasi compensazione dei pagamenti, a meno che le pretese creditorie del Cliente non siano state riconosciute con sentenza o espressamente riconosciute per iscritto da ANFIM. Il Cliente potrà esercitare un diritto di ritenzione solo nel caso in cui la sua pretesa creditoria tragga fondamento dal Contratto.
 

4.3 Ove il Cliente risultasse in ritardo nei pagamenti di oltre 10 giorni, l’intero importo residuo sarà immediatamente esigibile da parte di ANFIM. Qualsiasi interesse di mora, imposta di bollo o spese di riscossione relative al trattamento di cambiali saranno a carico del Cliente. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento degli interessi da calcolarsi conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231.

 

 

5 Riserva di proprietà
 

5.1 Tutti i prodotti forniti da ANFIM rimarranno di proprietà della medesima sino all’integrale pagamento del prezzo da parte del Cliente e finché non siano stati rispettati tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, in particolare fino a quando tutti gli assegni e le cambiali offerte in pagamento non siano state riscosse. Fino a tale momento, il Cliente non sarà autorizzato a rivendere, concedere in pegno o ipoteca i prodotti a terzi o trasferirli a titolo di garanzia, a meno che non sia espressamente autorizzato per iscritto da ANFIM. In caso di rivendita del prodotto a terzi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1478 codice civile, il terzo acquirente acquisterà la proprietà del prodotto nel momento in cui ne sarà integralmente pagato il prezzo ad ANFIM.
 

5.2 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, l’autorizzazione alla rivendita s’intenderà sospensivamente condizionata alla contestuale cessione a favore di ANFIM di tutti i crediti risultanti dalla rivendita medesima, nei limiti di valore dei prodotti forniti da ANFIM. Per l’effetto, il Cliente sarà tenuto a notificare al proprio cliente / terzo acquirente la cessione di ogni credito relativo al prezzo del/i prodotto/i a favore di ANFIM e a fornire alla stessa tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l’escussione di ogni diritto di credito derivante dalla rivendita.
 

5.3 ANFIM, ove lo riterrà opportuno, potrà rinunciare alla riserva di proprietà di cui ai §§ che precedono e trasferire, tramite espressa comunicazione scritta, la proprietà del prodotto al Cliente prima del suo integrale pagamento.
 

5.4 Il Cliente sarà altresì tenuto a porre in essere ogni atto, comportamento o adempimento utile ai fini della tutela dei diritti di ANFIM derivanti dal presente articolo.

 

 

6 Spedizioni

 

6.1 In assenza di istruzioni specifiche del Cliente, ANFIM fornirà l'imballaggio e la movimentazione delle partite al meglio delle proprie conoscenze e capacità, ma senza alcuna responsabilità, e con il diritto di decidere, a propria insindacabile discrezione e senza alcuna possibilità di contestazione da parte del Cliente, le modalità di trasporto e / o i vettori da incaricare per le spedizioni.

 

6.2 Tutte le spedizioni viaggeranno non assicurate e a rischio del Cliente. Il Cliente assumerà tutti i rischi di spedizione Ex-Works o di magazzino (in caso di ritiro della merce al momento della messa a disposizione), l’intero rischio per il loro danneggiamento, distruzione o perdita, anche se il trasporto sia stato pagato o il montaggio sia incluso nella fornitura. ANFIM assicurerà i Prodotti solo se specificamente richiesto dal Cliente. Tutti i costi di assicurazione saranno a carico del Cliente.

 

 

7 Packaging
 

L’imballaggio non verrà richiesto indietro e non dovrà essere ritirato da ANFIM, a meno che non venga indicato come di proprietà ANFIM. In tal caso, dovrà essere restituito ad ANFIM a spese del Cliente. In tutti gli altri casi, il Cliente si impegna a riutilizzare o riciclare l’imballaggio nel rispetto di ogni disposizione di legge tempo per tempo vigente.

 

 

8 Montaggio e installazione
 

8.1 Qualora il montaggio e / o l’installazione dei prodotti siano inclusi nel prezzo di consegna, quest’ultimo non comprenderà il personale ausiliario da incaricare per il montaggio, il quale verrà fornito solo su richiesta e a spese del Cliente. Eventuali tempi di attesa o spese supplementari sostenute dal personale ausiliario di ANFIM durante il tempo di attesa dovuto a ragioni non imputabili ad ANFIM, saranno addebitati e fatturati al Cliente separatamente, insieme a  tutte le spese aggiuntive non ricomprese nei costi di assemblaggio.
 

8.2 Il Cliente si assume la piena responsabilità per eventuali danni e/o incidenti causati dal proprio personale o dagli assistenti che esso fornisce, anche quando il lavoro di assemblaggio sia a carico di ANFIM. Qualora, durante la fase di assemblaggio, tali soggetti subiscano dei danni, ANFIM sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.

 

 

9 Garanzia
 

9.1 Il periodo di garanzia per tutte le parti nuove, parti soggette ad usura e a strappi, come dischi di macinazione, è di 12 mesi a partire dalla data di consegna del prodotto.
 

9.2 Il Cliente sarà tenuto ad esaminare la quantità e qualità dei prodotti consegnati e a denunciare eventuali vizi o difetti evidenti e identificabili immediatamente, al più tardi entro un termine di 8 giorni lavorativi dal ricevimento dei prodotti sotto pena di decadenza della garanzia. I vizi o difetti occulti dovranno essere segnalati entro 8 giorni lavorativi dalla loro scoperta. Il Cliente ha l’onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti della contestazione, in particolare per quanto riguarda il vizio stesso, il momento in cui è stato scoperto e la tempestività della denunzia.
 

9.3 In forza di quanto sopra previsto, ANFIM garantisce quanto segue.
 

9.3.1 Nel caso in cui i prodotti oggetto di fornitura siano affetti da vizi o difetti che li rendano in parte o interamente inutilizzabili, ANFIM provvederà, a propria ragionevole discrezione, ad eliminare il difetto o a fornire un prodotto sostitutivo a titolo gratuito (prestazioni di seguito definite, “Obbligazioni Specifiche Ulteriori”). ANFIM non risponde per danni attribuibili ad una naturale usura del prodotto, dovuta al suo utilizzo.
 

9.3.2 Il Cliente dovrà garantire a ANFIM un ragionevole lasso di tempo e la opportuna cooperazione onde consentire l’esecuzione delle Obbligazioni Specifiche Ulteriori che verranno eseguite da ANFIM a sua ragionevole discrezionalità. Qualora non fosse possibile eseguire le Obbligazioni Specifiche Ulteriori, il Cliente avrà la possibilità di richiedere, al posto della loro esecuzione, di (i) ridurre il pagamento (riduzione del prezzo) o di (ii) risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare ad ANFIM ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile e richiedere il risarcimento dei danni -  nei limiti di quanto previsto all’articolo 10 che segue - ovvero di (iii) di eseguire le Obbligazioni Specifiche Ulteriori autonomamente o attraverso terzi e, in questo caso, esigere il rimborso delle spese ad essa collegate, solamente (i) in casi urgenti di rischio per la sicurezza operativa, ovvero (ii) al fine di evitare danni maggiori ovvero (iii) in casi di mancato adempimento delle Obbligazioni Specifiche Ulteriori da parte di ANFIM.

Il Cliente dovrà dare immediato avviso ad ANFIM delle circostanze di cui sopra.
 

9.4 In caso di inadempimento non grave e / o non dovuto a dolo o colpa grave di ANFIM, il Cliente non avrà diritto di domandare la risoluzione del contratto.
 

9.5 In linea di principio, solo la descrizione del prodotto fornita da ANFIM fa fede per quanto riguarda la qualità della merce. Dichiarazioni pubbliche, promozioni o pubblicità non hanno alcuna efficacia contrattuale riguardo alla descrizione delle proprietà dei prodotti di ANFIM.

 

 

10 Responsabilità di ANFIM, limitazioni ed esclusioni
 

10.1 Fermo restando quanto altrove previsto, la responsabilità di ANFIM è esclusa in tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva e colpa lieve.
 

10.2 In particolare, ANFIM non assume nessuna responsabilità nei seguenti casi:

a) danni derivanti da incidenti di qualsiasi natura che si dovessero verificare durante l’impiego del/i Prodotto/i, ove tali incidenti traggano origine da un uso non conforme alla destinazione d’uso e alla caratteristiche tecniche, tecnologiche e prestazionali dei prodotti;

b) vizi, difetti o danni dovuti alla mancata osservanza, da parte del Cliente o dell’utilizzatore, delle istruzioni d’uso fornite da ANFIM e / o dal Cliente.
 

10.3 Il diritto del Cliente di richiedere il risarcimento di eventuali danni dovuti da vizi e /o difetti del prodotto decade trascorso 1 anno dalla consegna, salvo nei casi di dolo o colpa grave di ANFIM o in caso di lesioni personali o danni alla salute o in caso di caso di morte o danno alla persona del consumatore.
 

10.4 La responsabilità complessiva di ANFIM derivante dalla conclusione od esecuzione dei contratti regolati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto non può eccedere il valore del prodotto cui tale responsabilità è legata.
 

10.5 In nessun caso, le esclusioni o limitazioni di responsabilità di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto limiteranno od escluderanno:

a) la responsabilità verso il consumatore finale risultante da fatto od omissione di ANFIM in caso di morte o danno alla persona del consumatore;

b) la responsabilità di ANFIM in caso di dolo o colpa grave della medesima;

c) la responsabilità di ANFIM per occultamento fraudolento di difetti o di mancanza di qualità promesse della merce consegnata;

d) la responsabilità per i casi in cui il fatto di ANFIM o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

 

 

11 Disposizioni finali; luogo di esecuzione, sede giurisdizionale e notifica dei reclami
 

11.1 Il Contratto tra ANFIM e il Cliente è soggetto alla legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci e - per quanto consentito dalla legge - delle norme di conflitto tra leggi.
 

11.2 A meno che non esista un diverso accordo scritto tra le Parti, foro competente esclusivo è quello di Milano (Italia). ANFIM ha comunque la facoltà di agire innanzi al foro della circoscrizione in cui sorge la sede legale del Cliente.
 

11.3 Accordi collaterali o accessori al Contratto o alle presenti Condizioni Generali di Contratto sono valide solo stipulati per iscritto.
 

11.4 Qualsiasi reclamo  da parte del Cliente deve essere notificato per iscritto alla sede legale di ANFIM entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento dei prodotti o della scoperta del difetto altrimenti non saranno considerati validi e non verranno accettati da ANFIM.

 

 

12 Clausola di salvaguardia
 

Se una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto fossero o divenissero inefficaci, inopponibili, inattuabili, nulle o annullabili, in tutto o in parte, le rimanenti disposizioni continueranno a restare valide ed efficaci tra le Parti.

 

 

13 Privacy
 

13.1 I dati anagrafici del Cliente comunicati ai fini dei rapporti contrattuali regolati dalle presenti Condizioni saranno custoditi presso gli archivi di ANFIM con l’adozione delle idonee misure di sicurezza atte ad evitare trattamenti illeciti.
 

13.2 Il trattamento dei dati forniti avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche e integrazioni) con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
 

13.3 I dati del Cliente saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per le finalità sottese ai rapporti contrattuali regolati dalle presenti Condizioni e potranno essere comunicati anche a società o soggetti terzi (tra cui, a titolo esemplificativo, istituti di credito, corrieri, spedizionieri, società di revisione, studi professionali), che cooperino o svolgano specifici incarichi per conto di ANFIM.
 

13.4 I dati del Cliente saranno trattati anche dai dipendenti, consulenti e collaboratori, interni ed esterni, di ANFIM ovvero di società appartenenti al medesimo gruppo che agiscano in veste di “incaricati del trattamento”, nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare (e/o dai responsabili). I dati del Cliente e dei Partner non saranno oggetto di diffusione. Restano impregiudicati i diritti riconosciuti dall’articolo 7 Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche.
 

13.5 Titolare del trattamento dati è ANFIM S.r.l., Via B. Verro 33/5, 20141 Milano.

 

Milano, 1° gennaio 2015

ANFIM S.r.l.