Inquadrata la fucilazione delle Cave Ardeatine nella figura del reato previsto
dall'articolo n°185 codice penale militare di guerra, rimane da esaminare
quale sia stata soggettivamente la posizione degli attuali imputati in quella
esecuzione.
La difesa del Kappler ha sostenuto che, quand'anche si ritenesse l'illegittimità
della rappresaglia o della repressione collettiva, dovrebbe assolversi quell'imputato
per avere egli agito in adempimento di un dovere imposto da una norma giurìdica
o, quanto meno da un ordine non sindacabile del superiore. In sostanza, l'assunto
difensivo è il seguente: posto che l'ordine della fucilazione è
stato emanato dal Fuehrer, quest'ordine, per la competenza legislativa, oltre
che esecutiva, di cui quell'organo era investito nell'ordinamento costituzionale
tedesco e per la preminenza, di esso sugli altri organi costituzionali, costituiva
una vera e propria norma giuridica o, comunque, un ordine insindacabile.
In merito va precisato che il Kappler non fu chiamato ad eseguire un ordine
di Hitler, ma un ordine di Maeltzer, che aveva a sua base un ordine di quel
Capo di Stato e di cui egli era a conoscenza. In sostanza, come si è
osservato, dal momento che il generale Maeltzer ordinò al Kappler di
fucilare le trecentoventi persone delle quali si era discusso e ciò sulla
base di un ordine di Hitler che disponeva una rappresaglia effettuata nei confronti
di dieci cittadini dei territori occupati, a fronte di ogni soldato tedesco
ucciso o comunque colpito, non può affermarsi che l'ordine di quel generale
relativo alla fucilazione di un determinato numero di persone avesse lo stesso
contenuto dell'ordine del Fuehrer.
Tuttavia, stante che l'ordine del Maeltzer prendeva le mosse da un ordine di
Hitler e di ciò era a conoscenza l'imputato, la tesi difensiva merita
di essere esaminata.
Per le considerazioni già svolte, il Collegio ritiene che il problema
prospettato dalla difesa vada posto relativamente alla fucilazone di trecentoventi
persone, non alla fucilazone delle altre persone, la cui causale è scissa
dall'ordine in esame.
In merito alla tesi difensiva, il Collegio osserva come non sia esatto qualificare
come norma giuridica un ordine proveniente da un determinato organo solo perché
questo abbia anche competenza legislativa. Non è la competenza di un
organo difatti, che determina la natura di un imperativo, ma il contenuto di
questo. Pertanto quando l'imperativo si rivolge ad un caso particolare, come
nel fatto in esame, qualunque sia la competenza dell'organo che l'ha posto,
va escluso possa trattarsi di precetto legislativo, la cui caratteristica principale
è l'astrattezza.
La tesi sull'ordine del Fuehrer ![]()
Infondata è pure l'altra tesi relativa alla insindacabilità
dell'ordine del Fuehrer. Invero, pur non potendosi disconoscere la grande forza
morale che l'ordine del Fuehrer aveva nell'organizzazione militare ed in modo
speciale in quelle organizzazioni, come per esempio quella delle S.S., che erano
maggiormente legate a quell'organo, va esclusa sotto il profilo una insindacabilità
di quell'ordine. Anche la legislazione penale militare tedesca, difatti, alla
stessa stregua dei moderni ordinamenti giurìdici, pone il principio per
il quale l'inferiore che abbia commesso un fatto delittuoso per ordine del superiore
risponde di quel fatto, tranne che abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
Principio questo sostanzialmente uguale a quello dell'articolo n°40 del
codice penale militare di pace, in base al quale va esaminato l'aspetto della
colpevolezza.
Quest'esame va fatto riportandosi ai princìpi che disciplinavano l'organizzazione
delle S.S., della quale il Kappler faceva parte. A quest'uopo bisogna tenere
presente che in quell'organizzazione vigeva una disciplina rigidissima e veniva
osservata una prassi che aggravava maggiormente i princìpi di quella
disciplina. Dal dibattimento è risultato che le denunzie ai Tribunali
Militari delle S.S., per reati commessi dagli appartenenti a quest'organizzazione,
non venivano trasmesse direttamente, ma tramite il capo di quell'organizzazione,
Heinrich Himmler, il quale spesso in calce alle denunzie, spesso in quelle più
gravi, esprimeva delle direttive, cui i giudici rigorosamente si attenevano.
Questi elementi, i quali dimostrano il livello di degradazione cui avesse portato
un sistema politico di accentuato statalismo, devono essere tenuti presenti
in un'indagine sul dolo, qualunque sia stata l'attività delle S.S. in
tempo di pace ed in tempo di guerra, dato che la relativa organizzazione faceva
parte dell'ordinamento amministrativo tedesco.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l'ordine di uccidere dieci italiani
per ogni tedesco morto nell'attentato di Via Rasella, concretatesi, attraverso
il generale Maeltzer, nell'ordine di uccidere trecentoventi persone in relazione
a trentadue morti, pur essendo illegittimo in quanto quelle fucilazioni costituivano
per le considerazioni esposte, degli omicidi, non può affermarsi con
sicura coscienza che tale sia apparso al Kappler.
Il modo dell'esecuzione, crudele verso le vittime, se queste stando ad attendere
sul piazzale all'imboccatura della cava sentivano, frammiste con le detonazioni,
le angosciose grida delle vittime che le avevano precedute e di esse quindi,
nell'interno della cava, scorgevano al chiarore delle fiaccole i cadaveri sparsi
o ammucchiati, costituisce un elemento obiettivo di prova circa la coscienza
dell'illegittimità dell'ordine. Ma non è da escludere che queste
modalità siano collegate, più che ad una volontà cosciente
circa l'illegittimità dell'ordine, ad uno stato d'animo di solidarietà
verso i tedeschi morti anch'essi a causa della polizia, sfociato, per odio contro
gli italiani concittadini degli attentatori, in una crudeltà nell'esecuzione.
Questa deduzione, l'abito mentale portato all'obbedienza pronta che l'imputato
si era formato prestando servizio in un'organizzazione dalla disciplina rigidissima,
il fatto che ordini aventi lo stesso contenuto in precedenza erano stati eseguiti
nelle varie zone d'operazioni, la circostanza che un ordine del Capo dello Stato
e Comandante Supremo delle forze armate, per la grande forza morale ad esso
attinente, non può non diminuire, specie in un militare, quella libertà
di giudizio necessaria per un esatto sindacato, sono elementi i quali fanno
ritenere al Collegio non possa affermarsi con sicurezza che il Kappler abbia
avuto coscienza e volontà di obbedire ad un ordine illegittimo.
La fucilazione dei dieci ebrei ![]()
Diversa, invece, è la posizione dell'imputato per la fucilazione di
dieci ebrei da lui disposta, come si è visto, per avere appreso che era
morto un altro soldato tedesco e senza che in merito avesse avuto alcun ordine.
Per questa azione la sua responsabilità è piena sia dal lato oggettivo
sia da quello soggettivo.
Sotto il profilo oggettivo va escluso che si tratti di rappresaglia, in quanto,
a prescindere da altre considerazioni, il soggetto che dispose la fucilazione
delle dieci persone non aveva competenza ad ordinare rappresaglie. Queste, difatti,
secondo l'ordinamento tedesco, alla stessa stregua di altri ordinamenti, possono
essere disposte da comandanti di grande unità.
In tanto si può parlare se per un'azione sussista o meno una causa giustificatrice
dell'antigiuridicità in quanto il soggetto che commise tale azione sia
lo stesso facultato dalla legge a comportarsi, in particolari situazioni ed
entro determinati limiti, nella maniera attinente a tale causa.
Per la stessa ragione va negato che la fucilazione delle dieci persone costituisca
una rappresaglia fuori dei casi consentiti, punita a norma dell'articolo n°176
codice penale militare di guerra. Perché questa norma entri in funzione,
difatti, fra l'altro, è necessario che il comandante, il quale abbia
ordinato la rappresaglia fuori dei casi consentiti, sia competente a disporre
un atto del genere.
Va pure escluso che l'esecuzione in questione rientri nella repressione collettiva,
in quanto, come si è detto parlando dell'esecuzione in generale a proposito
di questo istituto, non si è verificata alcuna delle condizioni del procedimento
della repressione collettiva.
Come si è detto nell'inquadrare giuridicamente la fucilazione in genere
delle Cave Ardeatine, questa esecuzione rientra nell'ipotesi delittuosa prevista
dall'articolo 185 codice penale militare di guerra la cui concreta applicazione
è stata oggetto di esame da parte del Collegio.
Trattasi, difatti, anche in questa ipotesi di omicidi commessi in relazione
all'attentato di Via Rasella, cioè per una causa non estranea alla guerra,
senza necessità, come si è dimostrato nel discutere della fucilazione
in genere, e senza giustificato motivo dal momento che va negata, come si è
detto, la sussistenza delle cause giustificatrici inerenti alla rappresaglia
ed alla repressione collettiva.
L'imputato ordinò la fucilazione dei dieci ebrei in questione, come si
è detto nella esposizione del fatto, sapendo di fare cosa che non rientrava
nell'ordine ricevuto. Egli agì in maniera arbitraria sperando che le
più alte gerarchle, attraverso quest'azione, avrebbero visto in lui l'uomo
di pronta iniziativa, capace di colpire e di reprimere col massimo rigore. Non
era questa la prima volta che Kappler agiva arbitrariamente ed illegalmente
nell'intento di porre in rilievo la sua personalità come quella di chi,
superiore ad ogni pregiudizio di carattere giuridico o morale, adotta pronte,
energiche e spregiudicate misure. Anche per l'oro degli ebrei, come si è
visto, egli agì con la stessa spregiudicatezza ed illegalità.
Una questione di ambizione umana ![]()
La causale dell'uno e dell'altro delitto è nella sfrenata ed aberrante
ambizione dell'uomo. Egli è nazista tipico: il suo interrogatorio ed
il suo comportamento mettono in rilievo un uomo permeato di quei princìpi
nazisti, che nella guerra, dovevano necessariamente sfociare nella non considerazione
della personalità dei nemici e nella spietata subordinazione di tutti
gli interessi a quelli della Germania e delle forze armate tedesche. Su questo
piano non c'è norma giuridica che possa frenare: il diritto esiste nei
rapporti interni tedeschi; per le popolazioni nemiche c'è la legge della
forza. È questo piano sul quale si muovono i nazisti in guerra. Il Kappler
poi, che è intransigente, ambizioso e permeato fino all'esasperazione
di nazismo, opera con grande libertà d'azione perché vuole essere
un operatore di primo piano, non un semplice esecutore di ordini, e rompe gli
inciampi che vecchi uomini della Wermacht, educati in base a princìpi
meno spregiudicati, potrebbero eventualmente frapporre.
Nella ricostruzione di un fatto delittuoso la personalità dell'imputato
quale scaturisce dalle risultanze processuali costituisce l'elemento propulsore
nella ricerca della verità. Ed è sulla base di questa personalità
e di tutti quegli altri elementi obiettivi, scaturiti dal giudizio e messi in
rilievo, che il Collegio trae la sicura convinzione che il prevenuto nella fucilazione
delle dieci persone in questione agì avendo la coscienza e volontà
di operare in maniera arbitraria, non in base ad un ordine ricevuto. Le dieci
fucilazioni, pertanto, concretano dieci omicidi volontari i quali, essendo stati
commessi in conseguenza di uno stesso disegno criminoso, devono farsi rientrare
nella figura giuridica dell'omicidio continuato.
La fucilazione delle altre cinque persone fu dovuta come si è detto
nella esposizione dei fatti, ad un errore che, per l'occasione in cui si manifestò,
dimostra come in Kappler e nei suoi collaboratori più vicini sia mancato
il più elementare senso di umanità. Queste cinque persone, prelevate
in più del numero stabilito fra i detenuti a disposizione dei tedeschi
e portate alle Cave Ardeatine, furono fucilate perché il capitano Schutz
ed il capitano Priebke, preposti alla direzione dell'esecuzione ed al controllo
delle vittime, nella frenetica foga di effettuare l'esecuzione con la massima
rapidità, non s'accorsero che esse erano estranee alle liste fatte in
precedenza.
Chiunque sia stato l'ufficiale od il sottufficiale che effettuò erroneamente
il prelevamento delle persone in questione, è certo che la loro uccisione
si riporta alle insufficienti ed inopportune direttive date dal Kappler per
l'esecuzione ed alla straordinaria negligenza di quei due capitani, contro i
quali in questa sede non si procede per essere stato il relativo procedimento
stralciato in istruttoria. Il Kappler si preoccupò di raccomandare ai
suoi inferiori di agire con la massima celerità nell'esecuzione, ma non
si curò di controllare l'operato di quelli e di accertarsi che non si
verificassero delle omissioni fatali, la cui possibilità non era difficile
stante il ritmo acceleratissimo con cui i detenuti erano prelevati e fucilati.
Vi è stata da parte di questo imputato un'omissione relativamente alle
opportune misure per un'esecuzione in grande massa da eseguirsi in poche ore
ed è a tale omissione che si riporta l'errore che condusse alla morte
queste cinque persone.
Essendo avvenuto che oltre le persone contro le quali era diretta l'offesa,
siano state fucilate cinque persone per un errore nel controllo delle vittime,
il Collegio ritiene che il fatto rientri nell'ipotesi delittuosa dell'articolo
n°82, II° comma del codice penale. Invero, l'errore del controllo delle
vittime può ben farsi rientrare in quella "causa" generica,
che costituisce una delle condizioni di applicabilità della norma in
esame quando siasi cagionata offesa, oltre che alla persona alla quale essa
era diretta, anche a persona diversa.
Oltre che ai dieci omicidi dei quali si è ampiamente discusso, il Kappler
risponde, stante l'accennato rapporto di causalità, anche di questi cinque
omicidi a norma dell'articolo n°82, II° comma del codice penale.
Stabilito che dagli elementi emersi è dubbio se il Kappler abbia avute
coscienza e volontà di ubbidire ad un ordine illegittimo, quale era quello
datogli per la fucilazione di trecentoventi persone, ed accertata la responsabilità
di queste imputato relativamente ai quindici omicidi, occorre esaminare la posizione
degli altri imputati.
Costoro ricevettero ordine dal Kappler di partecipare alla fucilazione di trecentoventi
italiani (dichiarazioni del Kappler, volume VII foglio 28) in conseguenza dell'attentato
di Via Rasella ed in relazione ad un ordine che a lui era stato dato da un'autorità
superiore, che alcuni ritennero, in base alle parole non chiare di quello, fosse
il Maresciallo Kesselring, altri capirono essere il Generale Maeltzer.
Alcuni di questi imputati, sebbene avessero presenziato alle prime indagini
sul luogo dell'attentato, come il Domizlaff ed il Clemens, ovvero avessero collaborato
con il Kappler nella compilazione delle liste, come il Quap, non erano a conoscenza
di tutti gli elementi di fatto noti al loro superiore e tanto meno del contenuto
dei colloqui che questi aveva avuto con le autorità superiori. Altri,
come lo Schutz ed il Wiedner, non avevano svolta alcuna attività in merito
all'attentato, ma erano stati riuniti qualche ora prima dell'esecuzione per
ricevere l'ordine di partecipare a questa e quindi, assieme agli altri erano
stati condotti alle Cave Ardeatine.
Questi imputati non sapevano che dieci persone venivano fatte fucilare dal Kappler
al di fuori dell'ordine ricevuto né intervenivano in quella attività
che doveva determinare per errore, come si è visto, la morte di cinque
persone.
Sulla base di questi elementi, considerato che gli imputati appartenevano ad
un'organizzazione dalla disciplina rigidissima, dove assai facilmente si acquistava
un abito mentale portato alla obbedienza pronta, tenuto presente che il timore
di una denunzia ai Tribunali Militari delle S.S. quanto mai rigidi ed ossequienti
ai voleri di Himmler non poteva non diminuire la loro libertà di giudizio,
valutata infine la circostanza che gli imputati erano ignari della esatta situazione
che portava alla fucilazione delle Cave Ardeatine mentre erano a conoscenza
che gli ordini aventi lo stesso contenuto di quello ad essi impartito dal Kappler
spesso erano stati eseguiti in zone d'operazioni, il Collegio ritiene debba
escludersi che essi avessero coscienza e volontà di eseguire un ordine
illegittimo.
Il dubbio sulla colpevolezza, relativamente alla fucilazione di trecentoventi
persone, sussiste nei confronti del Kappler che ha potuto avere una tenue libertà
di giudizio stante la conoscenza dei fatti inerenti all'attentato, non sussiste
per l'esecuzione in genere relativamente a questi imputati, che furono chiamati
all'ultimo momento ad eseguire un ordine e non seppero che il numero delle vittime,
dopo l'ordine ricevuto, era aumentato. Essi, pertanto, vanno assolti dal reato
loro ascritto in rubrica per avere agito nell'esecuzione di un ordine.
II reato di omicidio volontario continuato, di cui si è ritenuto responsabile
il Kappler, è aggravato a norma dell'articolo numero 61, capo numero
4 del codice penale in quanto in ciascuno di quegli omicidi si è agito
con crudeltà verso le vittime.
E' risultato, difatti, che le vittime in genere ed a maggior ragione quelle
delle quali trattasi (giunte alle Cave Ardeatine dal carcere di Regina Coeli
quando erano state fucilate oltre cento persone giunte dal carcere di Via Tasso)
erano trattenute ad attendere, con le mani legate dietro la schiena, sul piazzale
all'imboccatura della cava, da dove frammiste con le detonazioni, esse udivano
le ultime angosciose grida delle vittime che le avevano precedute. Esse poi,
entrate nella cava per essere fucilate, scorgevano, alla luce delle torce, i
numerosi cadaveri ammucchiati delle vittime precedenti (dichirazioni Amon).
Infine, esse venivano fatte salire sui cadaveri accatastati e qui erano costretti
ad inginocchiarsi con la testa reclinata in avanti per essere colpite a morte,
come si è accertato dalle dichiarazioni dei medici legali professor Ascarelli
e dottor Carella, i quali basano le loro asserzioni su un ragionamento che al
Collegio sembra pienamente convincente, e cioè se i cadaveri delle vittime
furono trovati ammucchiati fino ad un'altezza di un metro circa, con le gambe
genuflesse, così come esse erano nel momento della fucilazione, significa
che caddero in quel posto poiché, se presi ed accostati subito dopo la
fucilazione come affermano gli imputati, si sarebbero necessariamente stirati
nelle gambe dal momento che non avevano potuto ancora acquistare la rigidità
cadaverica.
Le accennate circostanze, conosciute dal Kappler per avere egli partecipato
a due esecuzioni, delle quali una quando la maggior parte delle vittime era
stata fucilata, dimostrano chiaramente che le vittime, prima di essere fucilate,
furono sottoposte ad una grande, disumana e crudele sofferenza morale. Il Collegio
ritiene poi che gli omicidi in esame siano stati commessi con premeditazione.
Invero, il Kappler, saputo che era morto un altro soldato tedesco, s'informò
se vi erano dei detenuti disponibili e, conosciuto l'arresto di altri dieci
ebrei effettuato nella mattinata, diede ordine poiché dieci di questi
fossero fucilati onde accrescere, come si è detto, il suo prestigio di
fronte ai suoi capi nazisti con un'azione assai energica e spregiudicata ma
conforme a quelli che egli riteneva gli interessi delle forze armate. E' stata
in lui, quindi, riflessione circa l'esecuzione del delitto e macchinazione se
dovette pensare al modo di procurarsi le vittime e queste trovò negli
ebrei arrestati poche ore prima. Non vi è stato dolo d'impeto, ma un
dolo riflessivo, sfociato, dopo che furono trovate le vittime, nella uccisione
di dieci ebrei. Il fatto che egli abbia adottato la sua decisione in breve volgere
di tempo non incide negativamente sulla premeditazione, la quale, com'è
insegnamento dottrinale e giurisprudenziale, prescinde dal tempo, ma richiede
riflessione e coordinamento di mezzi per la commissione del delitto.
Il reato, inoltre, è aggravato a norma dell'articolo numero 61, capo
numero 5 del codice penale, in quanto, col fucilare persone detenute, si profittò
di una circostanza di luogo che ostacolava la loro difesa. Invero, una persona
detenuta si trova in uno stato di soggezione tale da non potere opporre alcuna
difesa contro attentati alla sua vita, specie poi quando questi attentati provengono
da coloro nel cui potere essa si trova.
Agli imputati è contestata l'aggravante prevista dall'articolo numero
1, lettera A) del R.D.L. 30-00.1942, numero 1365 secondo la quale, quando la
circostanza aggravante preveduta dal citato articolo numero 61, capo numero
5, ricorre in dipendenza dello stato di guerra, per i delitti di omicidio, si
applica la pena di morte.
Questa aggravante, il cui contenuto è dato da una stretta relazione della
circostanza di fatto che la sostanza con lo stato di guerra, non può
ricorrere relativamente all'articolo numero 185 del codice penale militare di
guerra, in cui si è inquadrato il fatto incriminato, in quanto il movente
di tale reato è "la causa non estranea alla guerra" ed il presupposto
lo stato di guerra trovandosi il reato medesimo nel titolo dei reati contro
le leggi e gli usi di guerra del codice penale militare di guerra. Se lo stato
di guerra costituisce il presupposto di un reato non può assumersi a
presupposto di una circostanza aggravante inerente a quel reato. Va esclusa,
pertanto, la sussistenza dell'aggravante in questione.
Sussistono infine, le aggravanti previste dall'articolo numero 47, capo numero
2 e numero 58 del codice penale, per essere concorso nel reato assieme a suoi
inferiori.
Come si è detto, la richiesta di cinquanta chilogrammi di oro agli ebrei
romani, effettuata da Kappler nella sua qualità di organo dell'amministrazione
militare tedesca e nell'interesse di questa, non per un fine personale, concreta
gli estremi del reato di requisizione arbitraria, non già quello dell'estorsione
per cui ha avuto luogo il rinvio a giudizio. Il motivo della richiesta, come
si è visto, è dato dall'ambizione dell'imputato di attuare un
proprio piano, che sperava fosse approvato dalle autorità di Berlino.
Mentre queste, difatti, tendevano all'arresto immediato degli ebrei ed al loro
invio in un campo di concentramento, il Kappler riteneva politicamente più
opportuno giungere a questa misura gradualmente, pensava cioè di togliere
in un primo momento l'oro, che per lui costituiva un'arma in mano di quelli,
per attirare, quindi, con quest'atto di apparente clemenza, nell'orbita del
servizio spionaggio tedesco quanti di quelli egli riteneva fossero collegati
con circoli finanziari nemici e procurarsi in questa maniera informazioni, per
abbandonarli infine alle estreme misure quando ormai nulla c'era da ricavare
da essi.
Il Kappler agì senza autorizzazione dell'autorità competente come
egli ammette nel suo interrogatorio e senza necessità. Difatti le requisizioni
in zona di occupazione possono essere ordinate solo da comandanti di grande
unità (articolo numero 51 della citata Convenzione del 1907).
D'altra parte la causale della imposizione del tributo è quella specifica,
se nel settembre 1943 la Germania si trovava in piena efficienza bellica tanto
da sostenere fortemente l'urto degli eserciti nemici sui vari fronti e teneva
sotto dominio quasi tutta l'Europa, se alla fine della guerra i cinquanta chilogrammi
di oro si trovavano nell'Ufficio del dottor Kaltenbrunner, cui erano stati inviati,
va escluso che l'imputato abbia agito per ragioni di necessità.
L'imposizione del tributo dell'oro fu attuata, come si è detto, sotto
la minaccia di deportazione di duecento ebrei in un campo di concentramento,
qualora nel termine stabilito di trentasei ore non fosse effettuato il versamento
dell'oro richiesto.
Sulla base di questi elementi va effettuata la responsabilità del Kappler
per il reato di requisizione arbitraria previsto dall'articolo numero 224, primo
e secondo comma del codice penale militare di guerra.
La gravità dei fatti, i moventi e le modalità di esecuzione di
essi, come pure la personalità dell'imputato, portato per ambizione ad
una spregiudicatezza di sentire e di agire e, pertanto, non meritevole di indulgenza
inducono il Collegio a non concedere le attenuanti generiche.
Non si ritiene poi che, per l'uno e l'altro reato, ricorra l'attenuante prevista
dall'articolo numero 48, capo numero 1 del coodice penale militare di pace in
quanto come si evince da questo detto, va escluso che il prevenuto abbia agito
per eccesso di zelo. Invero, non vi è eccesso di zelo là dove
il movente dell'azione sia dato dall'ambizione personale, dal desiderio di porre
in rilievo qualità di energia e di spregiudicatezza che possono piacere
a superiori educati a princìpi di nazismo, non già intendimento
di agire, sia pure nell'orbita dell'illegalità per difetto di controllo
da parte del soggetto attivo, per una più efficace attuazione dei fini
dell'amministrazione militare. Quando il fine personale di ambizione in genere
o di carriera in ispecie agisce, come nel caso in esame, quale elemento propulsore
sulla volontà di un soggetto per spingerlo al delitto non è più
dato parlare di eccesso di zelo.
Valutata la gravita dei reati di omicidio continuato pluriaggravato e di requisizione arbitraria e la personalità dell'imputato Kappler alla stregua delle condizioni oggettive e soggettive indicate nell'articolo numero 133 del codice penale viene irrogata la pena dell'ergastolo per il primo reato e la pena di anni quindici di reclusione per l'altro reato. Inoltre, viene disposto, a norma dell'articolo numero 7 del codice penale l'isolamento diurno del condannato per anni quattro.
Visti gli articoli numero 364 codice penale militare di pace, numeri 477, 483 e 488 codice di procedura penale, e numero 72 del codice pebale
Kappler Herbert, responsabile del reato di omicidio continuato previsto e
punito dagli articoli numero 13, numero 185primo e secondo comma del codice
penale militare di guerra, numero 575, numero 577, capo numero 3 e numero 4
in relazione all'articolo numero 61, capi numero 4, numero 5 e numero 8 del
codice penale, articolo numero. 47, capo numero. 2 ed articolo numero 58 del
codice penale militare di pace, ed altresì del reato di requisizione
arbitraria previsto e punito all'articolo numero 224, primo e secondo comma
del codice penale militare di guerra, in questo senso modificata la rubrica
del secondo capo d'imputazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo per il
primo reato e ad anni quindici di reclusione per il secondo reato, inoltre all'isolamento
diurno per anni quattro ed a tutte le conseguenze di legge.
Visti gli articoli numero 479 del codice di procedura penale e numero 40 del
codice penale militare di pace.
Ricordiamo "la fuga di Kappler dal Celio" e la sua morte nella Germania
Federale.
II 15 Agosto 1977 Kappler fuggì dal Celio dove proveniente dal carcere
militare di Gaeta. . Herbert Kappler, che inutilmente aveva chiesto il perdono
ai familiari delle vittime della strage Ardeatine, da Gaeta, nel 1976, fu trasferito
all'Ospedale militare Celio in che affetto da male incurabile.
Nonostante attenta vigilanza non si sa come, e con quali aiuti trovò
la via della libertà la notte di Ferragosto 1977 e si rifugiò
a Soltau al n. 6 della Wilhemstrasse, dove assistito i dalla moglie Annalise,
a 70 anni chiuse i suoi giorni nella notte fra l'8 e il 9 febbraio 1978.